Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 31
(Disposizioni in materia di attestazioni energetiche. Modifiche agli articoli 27 e 30 della l.r. 24/2006 e all’articolo 23 della l.r. 17/2018)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17 octies dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La sospensione dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati non si applica se la non conformità dell'attestato di certificazione energetica degli edifici non comporta una diversa assegnazione di classe di efficienza energetica e se il certificatore provvede a depositare l'attestato corretto entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981, oltre a corrispondere in misura ridotta la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.' ;
b) dopo il comma 17 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:
'17 bis. Ogni riferimento all'attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto nella presente legge e in atti amministrativi o in altre norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all'attestato di prestazione energetica (APE).'.
2. La modifica dell'articolo 27, comma 17 octies, della l.r. 24/2006, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si applica alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).(21)
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 4 dicembre 2018, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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