Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 35
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2020 e modifica all’articolo 2, comma 6, della l.r. 28/2009, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2020)
1. All'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2020, n. 24 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'articolo 3 della l.r. 4/2020)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, le università, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, collaborano alla gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2, prevedendo la possibilità per i propri medici specializzandi di rendersi disponibili allo svolgimento delle attività necessarie alla sorveglianza e all'assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito dai medici stessi e nel rispetto delle norme statali che ne regolano l'attività.' ;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previa stipula di uno specifico protocollo d'intesa tra la Regione e le università ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).'.
2. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(26), come modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ivi compreso, ove prescritto, il parere delle competenti articolazioni del Ministero della cultura in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo. Rimane ferma l'inderogabilità del piano paesaggistico regionale, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura.' .
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 2020, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2009, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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