Legge Regionale
25 maggio 2021
, n. 8
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8
Art. 36
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 19/2017)
1. All'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico- venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo sono conferiti a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) o, limitatamente ai casi in cui i soggetti che hanno effettuato l'abbattimento abbiano operato a titolo volontario, lasciati nella disponibilità di questi ultimi ai fini di autoconsumo, nel limite massimo di due capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, gli ATC, i CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo mediante procedure di evidenza pubblica. In alternativa, per la cessione delle carcasse di cinghiale, ATC, CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, anche in forma associata, individuano un'apposita struttura (CLS) attraverso un avviso pubblico di selezione per la cessione di cinghiali prelevati in controllo. I proventi delle cessioni sono destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni di cui all'articolo 5.' ;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia