Legge Regionale 24 giugno 2021 , n. 10

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

(BURL n. 25 suppl. del 25 Giugno 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-06-24;10

Art. 3
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;
d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;
f) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;
g) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
h) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità, riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni;
i) può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;
j) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 18/2009;
k) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente Titolo;
l) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti, delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;
m) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità.
2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.
3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il Consiglio per le pari opportunità e la Consigliera o il Consigliere di parità, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.
4. Per lo svolgimento delle attività di tutela necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per i motivi di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lett. aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il Garante e il personale della relativa struttura di supporto possono trattare dati personali anche riconducibili alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La diffusione dei dati personali è ammessa per finalità statistiche esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003, sono individuate le operazioni eseguibili sulle diverse categorie di dati e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nonché precisate.
5. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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