Legge Regionale
24 giugno 2021
, n. 10
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018
(BURL n. 25 suppl. del 25 Giugno 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-06-24;10
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'Ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.
3. Con la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.
4. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi del presente Titolo, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia