Legge Regionale 24 giugno 2021 , n. 10

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

(BURL n. 25 suppl. del 25 Giugno 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-06-24;10

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 6/2009)
1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.
2 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.';
b) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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