Legge Regionale
24 giugno 2021
, n. 10
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018
(BURL n. 25 suppl. del 25 Giugno 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-06-24;10
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 18/2010)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
'3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
'3-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.
3-ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.'.
3-ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia