Legge Regionale 24 giugno 2021 , n. 10

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

(BURL n. 25 suppl. del 25 Giugno 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-06-24;10

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 22/2018)
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.' ;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
'3 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2018, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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