Legge Regionale
6 agosto 2021
, n. 15
Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15
Art. 24
(Modifiche all’articolo 53 della l.r. 10/2003 in materia di ecotassa)
1. All'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a) e b) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
'a) per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 7,00 euro per tonnellata;
b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata.'
b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata.'
b) le lettere da a) a c) del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:
'a) per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c): 19,00 euro per tonnellata;
b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata;
c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 15,00 euro per tonnellata.';
b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata;
c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 15,00 euro per tonnellata.';
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica l'importo di 20,00 euro per tonnellata.';
e) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi si applica l'aliquota di cui al comma 5.';
h) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti.' .
2. Le modifiche dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, disposte dal comma 1, lettere da a) a g) del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2021, adotta le indicazioni applicative di cui all'articolo 53, comma 9, della l.r. 10/2003, come modificata dal comma 1 del presente articolo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia