Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 25
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 4/2020 e norma di prima applicazione)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(24), dopo le parole 'sono destinate ad acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale' è aggiunto il seguente periodo: 'e ad altre strutture pubbliche o soggetti che svolgono un pubblico servizio'.
2. In relazione alle strutture pubbliche e ai soggetti oggetto della modifica di cui al comma 1, la modifica stessa si applica anche in relazione alle risorse finanziarie derivanti da donazioni acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
24. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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