Legge Regionale
14 dicembre 2021
, n. 22
Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22
Art. 5
(Introduzione dell’art. 4 ter nella l.r. 33/2009)
1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 33/2009è inserito il seguente:
'Art. 4 ter
(Piano pandemico regionale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con il piano pandemico nazionale, un piano pandemico regionale che ne costituisce declinazione a livello locale. Il piano pandemico regionale ha durata quinquennale ed è aggiornato in funzione dei dati epidemiologici, in coerenza con lo stesso piano nazionale.'.
(Piano pandemico regionale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con il piano pandemico nazionale, un piano pandemico regionale che ne costituisce declinazione a livello locale. Il piano pandemico regionale ha durata quinquennale ed è aggiornato in funzione dei dati epidemiologici, in coerenza con lo stesso piano nazionale.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia