Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 9
(Modifiche all’art. 7 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 7 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole 'compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10' sono inserite le seguenti: 'e delle farmacie convenzionate';
b) il primo e il secondo periodo del comma 4 sono sostituiti dai seguenti: 'Le ASST adottano l'organizzazione interna più idonea al soddisfacimento dei bisogni di salute del territorio di riferimento sottoponendola all'approvazione della Giunta regionale e si articolano in due settori aziendali, rispettivamente definiti polo territoriale e polo ospedaliero, che afferiscono direttamente alla direzione generale. La responsabilità di garantire il coordinamento della gestione di ciascun settore aziendale spetta al direttore generale il quale, al fine di ottimizzare il funzionamento e la gestione dei settori aziendali, attribuisce al direttore sanitario la funzione di direzione del settore aziendale polo ospedaliero e al direttore sociosanitario la funzione di direzione del settore aziendale polo territoriale.';
c) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: 'A tal fine il direttore generale conferisce a ciascun settore aziendale autonomia economico-finanziaria all'interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni, per consentire il conseguimento degli obiettivi aziendali ricavabili dalla presente legge e di quelli attributi annualmente dal direttore generale articolati rispetto ai due settori aziendali.';
d) al comma 7 la parola 'rete' è sostituita dalla seguente: 'polo';
e) al comma 8 le parole 'Alla direzione sanitaria e/o alla direzione sociosanitaria, secondo le indicazioni della direzione generale, nei settori aziendali polo ospedaliero e rete territoriale' sono sostituite dalle seguenti: 'Ai settori aziendali polo ospedaliero e polo territoriale' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: 'A tal fine la redazione delle linee guida dei POAS deve prevedere la valorizzazione di tutte le aree delle professioni sanitarie.';
f) al primo periodo del comma 9 le parole 'e/o' sono sostituite dalla seguente: 'e';
g) al secondo periodo del comma 9 le parole 'ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica' sono soppresse;
h) il primo e il secondo periodo del comma 10 sono sostituiti dai seguenti: 'Il settore aziendale polo ospedaliero è organizzato in dipartimenti a cui afferiscono le strutture complesse secondo quanto previsto dalla normativa statale e dai CCNL di riferimento. Il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende e nei presidi individuati dalla programmazione regionale.';
i) il comma 11 è sostituito dal seguente:
'11. Il settore aziendale polo territoriale delle ASST è articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali delle stesse ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Le ASST favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall'ATS, sentito il collegio dei sindaci, nell'ambito della funzione programmatoria del dipartimento di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f). Al polo territoriale delle ASST afferisce la cabina di regia dell'ASST, con il compito di dare attuazione all'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, la cui composizione è determinata con provvedimento del direttore generale dell'ASST secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale.';
j) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
'11 bis. Al polo territoriale delle ASST afferiscono comunque i seguenti dipartimenti:
a) dipartimento di cure primarie;
b) dipartimento della salute mentale e delle dipendenze;
c) dipartimento funzionale di prevenzione.';
k) il comma 12 è sostituito dal seguente:
'12. Il settore aziendale polo territoriale delle ASST, a cui è attribuito il coordinamento dell'attività erogativa delle prestazioni territoriali, eroga, per il tramite dell'organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria sono svolte dal dipartimento funzionale di prevenzione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, e con il PRP che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.';
l) il comma 13 è sostituito dal seguente:
'13. Al settore polo territoriale, secondo l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis, è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali. A tale settore afferiscono:
a) gli ospedali di comunità previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
b) le case di comunità previste dal PNRR;
c) le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR.';
m) al comma 14 dopo le parole 'di cura primarie' sono inserite le seguenti: 'e con la rete delle farmacie convenzionate';
n) l'alinea del comma 16 è sostituito dal seguente:
'Le case di comunità, la cui distribuzione territoriale è attuata in applicazione delle linee di indirizzo nazionali e in coerenza con la programmazione regionale, possono essere gestite, per quanto riguarda i professionisti sanitari, esclusivamente dai MMG o dai PLS riuniti in associazione o in cooperativa e in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69):';
o) alla lettera a) del comma 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'garantendo l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali';
p) dopo la lettera c) del comma 16 è aggiunta la seguente:
'c bis) garantiscono il collegamento tra ospedale e territorio attraverso la presenza dell'infrastruttura tecnologica e l'integrazione multiprofessionale assicurata anche dall'attività dei MMG e PLS, anche riuniti in cooperativa e in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del d.lgs. 153/2009, secondo un modello organizzativo a due livelli, avanzato e di base, per garantire prossimità, facilità ed equità di accesso ai servizi, anche nelle zone rurali e della fascia montana, considerando le caratteristiche fisiche, demografiche e insediative del territorio e i bisogni di salute della popolazione di riferimento anche in rete con gli ambulatori sociosanitari territoriali di cui all'articolo 10, comma 11 quater. In ogni casa di comunitàè presente un punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino che opera in stretto contatto con la COT distrettuale al fine di assicurare un accesso unitario, appropriato e integrato all'assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale. Al fine di assicurare l'integrazione sociosanitaria degli interventi, nella casa di comunitàè prevista la presenza del servizio sociale professionale del SSR, dello psicologo e del consultorio.';
q) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
'17 bis. Le COT sono punti di accesso territoriali, fisici e digitali, di facilitazione e governo dell'orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all'interno del distretto. È istituita una COT in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali.
17 ter. La ASST, con periodicità triennale, tramite la direzione sociosanitaria e i direttori di distretto, sentita la conferenza dei sindaci che esprime parere obbligatorio, e attuando idonee procedure di consultazione delle associazioni di volontariato, di altri soggetti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nel territorio, predispone il piano di sviluppo del polo territoriale (PPT) con specifica e analitica declinazione e dettaglio su base distrettuale. Il PPT definisce la domanda di salute territoriale, la programmazione e progettazione dei servizi erogativi, assicurando l'integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con quelle sanitarie e sociosanitarie distrettuali.';
r) il comma 18 è sostituito dal seguente:
'18. La Regione, nell'ambito di un piano di riordino complessivo della rete d'offerta del territorio della Città metropolitana di Milano, istituisce nuove aziende ospedaliere (AO) secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.';
s) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
'18 bis. La Regione valuta l'istituzione di nuove aziende ospedaliere sul resto del territorio lombardo, sulla base delle esigenze territoriali, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.';
t) al comma 19 le parole 'dell'ATS montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'dei territori facenti parte delle comunità montane, nonché dei capoluoghi di provincia situati in aree montane'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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