Legge Regionale
14 dicembre 2021
, n. 22
Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22
Art. 15
(Introduzione dell’art. 10 bis nella l.r. 33/2009)
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 33/2009è inserito il seguente:
'Art. 10 bis
(Fondo per la telemedicina)
1. Al fine di sviluppare e potenziare la telemedicina quale strumento di sostegno per la realizzazione di modelli innovativi di organizzazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria, è istituito un apposito fondo regionale per la realizzazione di specifici progetti che sviluppino tecnologie di supporto alle relazioni tra i professionisti e gli assistiti e all'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari che consentono il monitoraggio a domicilio dei pazienti.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle strutture sanitarie pubbliche.'.
(Fondo per la telemedicina)
1. Al fine di sviluppare e potenziare la telemedicina quale strumento di sostegno per la realizzazione di modelli innovativi di organizzazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria, è istituito un apposito fondo regionale per la realizzazione di specifici progetti che sviluppino tecnologie di supporto alle relazioni tra i professionisti e gli assistiti e all'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari che consentono il monitoraggio a domicilio dei pazienti.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle strutture sanitarie pubbliche.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia