Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 20
(Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 15 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dopo le parole 'strutture accreditate' sono inserite le seguenti: 'da parte della Regione';
b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
'12 bis. Gli enti unici di più strutture presenti anche su territori di ATS differenti e in raccordo con queste ultime, sottoscrivono, previa autorizzazione della direzione generale Welfare e in attuazione degli indirizzi annuali di programmazione, un contratto unico regionale con l'ATS dove insiste la sede legale dell'ente unico.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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