Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 25
(Modifiche all’art. 18 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 18 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Valorizzazione e sviluppo professionale del personale del SSL)';
b) il primo periodo del comma 1è sostituito dal seguente: 'La Regione considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi e, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle professioni, promuove e valorizza tutto il personale medico, sanitario, sociosanitario e tecnico-amministrativo e, tenuto conto della natura contrattuale dei rapporti di lavoro pubblici e privati, ne favorisce l'integrazione delle funzioni e delle competenze nell'attuazione del governo clinico, anche al fine di assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità del percorso di cura.';
c) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. È istituito, quale organismo di consultazione e supporto agli atti di programmazione regionale, un comitato di rappresentanza delle professioni sanitarie del quale fanno parte rappresentanti della Regione, degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie. Tale comitato rende parere obbligatorio in merito alla proposta di piano sociosanitario regionale di cui all'articolo 4 e ai conseguenti indirizzi programmatici regionali di interesse del comitato stesso. Il comitato è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)' con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.';
d) al comma 2 le parole ', sentito l'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 14,' sono soppresse;
e) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:
'd bis) alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e optometrista;';
f) dopo la lettera f) del comma 3 è aggiunta la seguente:
'f bis) alle professioni del settore farmaceutico: farmacia ospedaliera e farmacia territoriale.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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