Legge Regionale
16 dicembre 2021
, n. 23
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23
Art. 1
(Disposizioni sull'invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 23/1975 e del comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 33/2007)
1. L'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia)(1)è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull'attività svolta)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull'attività svolta da Finlombarda S.p.A, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).'.
(Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull'attività svolta)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull'attività svolta da Finlombarda S.p.A, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).'.
2. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008)(2)è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione annuale di Aria S.p.A., predisposta sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, trasmette al Consiglio regionale una relazione informativa sull’attività svolta dall’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) nell’esercizio delle funzioni di centrale di committenza, soggetto aggregatore e stazione unica appaltante.”.
“5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione annuale di Aria S.p.A., predisposta sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, trasmette al Consiglio regionale una relazione informativa sull’attività svolta dall’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) nell’esercizio delle funzioni di centrale di committenza, soggetto aggregatore e stazione unica appaltante.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia