Legge Regionale
16 dicembre 2021
, n. 23
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 19/2020)
1. L'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini)(4)è sostituito dal seguente:
'Art. 5
(Diffusione della cultura legata agli Alpini)
1. Il Consiglio regionale favorisce lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'A.N.A.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali volti a:
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione dei premi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.'.
(Diffusione della cultura legata agli Alpini)
1. Il Consiglio regionale favorisce lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'A.N.A.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali volti a:
a) conferire premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, in ordine alle vicende del Corpo degli Alpini e dell'A.N.A;
b) organizzare un viaggio di istruzione premio nei luoghi interessati da eventi storico - culturali legati agli alpini, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'A.N.A.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione dei premi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia