Legge Regionale 16 dicembre 2021 , n. 23

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23

Art. 6
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5)è apportata la seguente modifica:
[a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente: 'È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica.' .](6)
NOTE:
6. La Corte costituzionale, con sentenza n. 251/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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