Legge Regionale
16 dicembre 2021
, n. 23
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23
Art. 8
(Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 158 la parola 'Le' è sostituita dalle seguenti: 'Tutte le';
b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: 'Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono inoltre il marchio attestante la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).';
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia