Legge Regionale
16 dicembre 2021
, n. 23
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 è inserito il seguente:
'3 bis. L'annotazione della forma di caccia in via esclusiva e dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia assegnato di cui al comma 3, è effettuata da ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino, che la annota in apposito elenco. Ogni annotazione deve essere comunicata entro cinque giorni al competente ufficio regionale.' ;
b) al comma 2.1 dell'articolo 35 dopo le parole 'di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore' sono inserite le seguenti: 'residente in Lombardia';
c) al comma 5 dell'articolo 41 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Tali corsi sono disciplinati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio e le relative abilitazioni hanno validità sui territori di rispettiva competenza.';
d) al comma 5 bis dell'articolo 41 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Regione e la Provincia di Sondrio disciplinano corsi integrativi per gli operatori autorizzati dalle province alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2016, qualora non siano in possesso dei requisiti formativi di cui ai commi 3 e 5.' ;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia