Legge Regionale
16 dicembre 2021
, n. 23
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23
Art. 16
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012)
1. All'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole 'e di autonomia' è inserita la seguente: 'patrimoniale,';
b) alla lettera d) del comma 6 dopo le parole 'al quale compete la responsabilità gestionale;' sono inserite le seguenti: 'ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell'art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nel caso in cui nessuno degli idonei all'elenco regionale accetti l'incarico presso l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, il direttore è nominato dall'agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco i cui requisiti sono individuati dalla provincia di Sondrio, sentita la Giunta regionale e la stessa agenzia, nel rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);';
c) all'ultimo periodo del comma 10.4, dopo le parole 'dei rispettivi' sono inserite le seguenti: 'incarichi e';
d) al comma 10.4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il presidente provvede alla convocazione dei rappresentanti degli enti partecipanti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, al fine di procedere al rinnovo dell'Assemblea.' ;
e) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia