Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 25

Legge di stabilità 2022-2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;25

Art. 3
(Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, per le Misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Lombardia non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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