Legge Regionale
27 dicembre 2021
, n. 25
Legge di stabilità 2022-2024
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;25
Art. 7
(Modifiche agli articoli 54 e 55 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 54 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. A decorrere dal primo trimestre 2022, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite la piattaforma denominata pagoPa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall'aggiornamento mensile dei dati acquisiti tramite l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Le modalità di versamento sono definite con il provvedimento di cui al comma 1.';
1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall'aggiornamento mensile dei dati acquisiti tramite l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Le modalità di versamento sono definite con il provvedimento di cui al comma 1.';
c) il comma 2 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
'2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione precompilata sulla base dei dati acquisiti mensilmente dall'applicativo O.R.SO., di cui all'articolo 54, comma 1 ter, deve essere presentata online alla competente struttura tributaria della Regione, tramite l'Area Personale Tributi accessibile dal portale istituzionale della Regione stessa, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui al comma 4. Le dichiarazioni presentate in modalità difforme da quanto previsto ai sensi del presente comma sono considerate omesse. La data fornita dal sistema sulla ricevuta di presentazione della dichiarazione certifica il rispetto dei termini.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia