Legge Regionale
27 dicembre 2021
, n. 25
Legge di stabilità 2022-2024
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;25
Art. 8
(Rimessione in termini per il completamento dei progetti di marketing territoriale)
1. In riferimento ai contributi concessi a beneficiari pubblici e privati per la realizzazione di progetti di marketing territoriale per l'incremento dell'attrattività e della competitività della destinazione Lombardia, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), un provvedimento di rimessione in termini a favore dei soggetti decaduti dal beneficio nell'anno 2021, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2022, da parte dei soggetti interessati che, entro la data del 30 settembre 2021, abbiano avviato la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. I beneficiari che siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono assicurare la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale entro il 30 novembre 2022. Il provvedimento di riammissione di cui sopra può prevedere la presentazione di uno stato avanzamento lavori intermedio, con relativa rendicontazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia