Legge Regionale
23 febbraio 2022
, n. 2
Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica
(BURL n. 8 del 25 Febbraio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-02-23;2
Art. 5
(Sistema regionale di monitoraggio delle CER)
2. Il monitoraggio è finalizzato a raccogliere le informazioni relative all'esercizio delle CER, ad acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche che possono assicurare la più efficace gestione delle medesime comunità, consentendo a Regione Lombardia di proporre sviluppi nella definizione e implementazione di tali configurazioni attraverso la definizione di ulteriori politiche energetico-climatiche a supporto dei territori.
3. Regione Lombardia realizza, inoltre, il monitoraggio delle situazioni di povertà energetica, per stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche.
4. Regione Lombardia realizza, altresì, un archivio delle buone prassi a cui i promotori delle comunità possono attingere per la costituzione della CER.
5. Le CER istituite sul territorio regionale comunicano al soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 3 le informazioni relative ad ogni anno di esercizio entro il 15 luglio dell'anno successivo.(4)
6. Il sistema di monitoraggio è progettato, sviluppato e gestito dalla struttura di cui al comma 2 dell'articolo 3, secondo i criteri e le modalità definite da apposita deliberazione di Giunta regionale e dovrà includere strumenti di facile accesso finalizzati alla valutazione della realizzazione delle comunità energetiche, con costi-benefici e dimensionamento.
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18 (per la decorrenza dell'applicazione della modifica vedi comma 2 del medesimo articolo). 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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