Legge Regionale 31 marzo 2022 , n. 4

La Lombardia è dei giovani

(BURL n. 13, suppl. del 31 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-;4

Art. 2
(Programmazione regionale)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.
2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.
3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:
a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;
d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
e) il quadro finanziario di riferimento in relazione agli obiettivi e ai programmi di intervento;
f) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale:
a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, anche in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini);
d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);
e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano.
5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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