Legge Regionale 31 marzo 2022 , n. 4

La Lombardia è dei giovani

(BURL n. 13, suppl. del 31 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-;4

Art. 4
(Osservatorio regionale sulla condizione giovanile)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio, quale struttura a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani, che svolge le proprie attività secondo modalità di collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed europee, impegnati nella promozione e nel sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, definisce l'organizzazione, il funzionamento e gli standard informativi dell'Osservatorio, nonché i criteri e le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.
2. Per l'attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile, nonché per la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi regionali attuati, l'Osservatorio opera in raccordo con l'Istituto regionale di ricerca Polis Lombardia. L'Osservatorio cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono l'ampio target dei giovani individuato al comma 3 dell'articolo 1.
3. L'Osservatorio acquisisce, elabora, valuta e diffonde i dati sulla condizione, sui bisogni, sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni volte a sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano. I dati e le informazioni sulle attività svolte, raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge dai soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali, costituiscono debito informativo nei confronti della Regione e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dai contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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