Legge Regionale 31 marzo 2022 , n. 4

La Lombardia è dei giovani

(BURL n. 13, suppl. del 31 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-;4

Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 31 luglio, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:
a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Lombardia dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;
b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;
d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;
e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati in fase di attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti dell'esame consiliare sono portati a conoscenza, in particolare, del Forum.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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