Legge Regionale 31 marzo 2022 , n. 4

La Lombardia è dei giovani

(BURL n. 13, suppl. del 31 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-;4

Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione dell'articolo 2 previste in euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
2. Alle spese derivanti dall'articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, previste in euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
3. Alle spese derivanti dall'articolo 5 per le attività di promozione del Forum dei giovani, previste in euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
4. Alle spese per la 'Rete regionale servizi Informagiovani' di cui all'articolo 6, previste in euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
5. Alle spese per gli strumenti di comunicazione e informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previste in euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 si provvede con incremento di euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale ' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
6. Alla spesa per il premio regionale giovani di cui all'articolo 8, prevista per ciascun anno del triennio 2022 - 2024 in euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024, si provvede con euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024 già stanziati sui capitoli della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 02 'Giovani' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
8. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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