Legge Regionale
11 aprile 2022
, n. 6
Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale
(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che adotti soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;(1)
c) potenza nominale di un impianto fotovoltaico o potenza di picco: la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre alle condizioni nominali come definite dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
d) sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
e) diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
f) superficie utilizzabile: superficie utilizzabile per l’installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’accesso agli incentivi di cui alla presente legge.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia