Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 3
(Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della l.r. 6/2015 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole 'dell'ambiente, ' sono inserite le seguenti: 'del trasporto pubblico regionale e locale,';
b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole 'vigilanza di quartiere' sono aggiunte le seguenti: 'e nelle aree a servizio del trasporto pubblico regionale e locale';
c) dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
'l bis) promuove la stipulazione di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).';(4)
d) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;
e) al comma 4 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Al fine di assicurare il necessario supporto alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, la costituzione del Comitato tecnico può avvenire anche nelle more della designazione dei quattro ufficiali di polizia locale di cui al primo periodo del comma 3, salvo sua successiva integrazione.';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
'2 bis. Al fine di consentire il coordinamento tra servizi di polizia locale, il tavolo di consultazione può essere costituito anche nelle more della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, salvo sua successiva integrazione.';
g) al comma 1 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera l bis).'.(4)
2. La disposizione del comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 6/2015, abrogata dalla lettera d) del comma 1, non si applica ai casi di scioglimento o recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, qualora il procedimento di assegnazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla medesima data, nei confronti delle amministrazioni uscenti, la Regione non abbia già adottato il provvedimento che dispone la restituzione dei finanziamenti.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Vedi sentenza della Corte costituzionale n. 69 /2023. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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