Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 6
(Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica)
1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3, le parole 'e, sentito l'ISPRA, i piani di prelievo venatorio in selezione' sono soppresse;
b) dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'a bis) approvano i piani di prelievo venatorio in selezione, sentito l'ISPRA e su proposta dei soggetti di cui alla lettera a), da far pervenire alla competente struttura regionale entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine, la Regione e la Provincia di Sondrio procedono comunque alla predisposizione e all'approvazione dei suddetti piani;';
c) al comma 5 dell'articolo 5, dopo le parole 'capo di cinghiale' sono inserite le seguenti: 'maschio di classe II';
d) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole 'a titolo volontario' sono inserite le seguenti: 'o siano proprietari o conduttori che abbiano effettuato il controllo sui loro fondi ai sensi dell'articolo 4, comma 3,' e la parola 'lasciati' è sostituita dalle seguenti: 'possono essere lasciati'.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(8) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', e del cinghiale di cui è consentito l'abbattimento senza limiti numerici pur nel rispetto dei piani di prelievo venatorio in selezione approvati previo parere dell'ISPRA e del carniere stagionale assegnato.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 17 luglio 2017, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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