Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 9
1. All'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.';
b) al comma 10.4 il quarto periodo è sostituito dal seguente:
'I consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo di cui al primo periodo del presente comma e i direttori delle agenzie restano in carica sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti di diritto privato.'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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