Legge Regionale
20 maggio 2022
, n. 8
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022
(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8
Art. 13
(Modifiche alla l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 22/2021, e agli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 22/2021)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(17), come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)) sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola 'riabilitazione' sono inserite le seguenti: ', nel rispetto delle competenze degli esercenti le professioni sanitarie,';
b) la rubrica dell'articolo 4 ter è sostituita dalla seguente: 'Piano regionale strategico operativo influenzale' ;
c) al comma 1 dell'articolo 4 ter, le parole 'piano pandemico regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'piano regionale strategico operativo influenzale' e la parola 'quinquennale' è sostituita dalla seguente: 'triennale';
d) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 5, dopo la parola 'dei MMG' sono inserite le seguenti: 'e dei PLS';
f) l'alinea del comma 16 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'16. Le case di comunità, che svolgono le loro funzioni anche in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e la cui distribuzione territoriale è attuata in applicazione delle linee di indirizzo nazionali e in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, e con la programmazione regionale e in cui operano i professionisti menzionati nel suddetto Piano ivi inclusi i MMG o i PLS riuniti in associazione o in cooperativa:';
g) il primo periodo del comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 'Nell'ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle ASST territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di ostetrica e delle professioni sanitarie, intesi come singoli o associati a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.';
j) al comma 1 dell'articolo 11 bis, le parole 'E' istituito il centro' sono sostituite dalle seguenti: 'E' istituita l'Agenzia', le parole 'della Regione e' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).';
k) ai commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 bis, le parole 'del centro' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'Agenzia';
l) ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 bis, le parole 'Il centro' sono sostituite dalle seguenti: 'L'Agenzia';
m) al comma 4 dell'articolo 11 bis, la parola 'articolato' è sostituita dalla seguente: 'articolata';
n) al comma 5 dell'articolo 11 bis, le parole 'dello stesso' sono sostituite dalle seguenti: 'della stessa' e dopo le parole 'l'ARPA Lombardia' sono inserite le seguenti: 'e, previa intesa con le rispettive amministrazioni,';
o) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 12, le parole 'fino a trecento candidature' sono sostituite dalle seguenti: 'le candidature' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', in un numero tra il quadruplo e il quintuplo dei direttori da nominare';
p) al comma 4 dell'articolo 15, le parole 'accreditano le strutture sanitarie e sociosanitarie e dispongono' sono sostituite dalle seguenti: 'svolgono l'istruttoria per l'accreditamento e per';
q) al comma 5 dell'articolo 15, dopo le parole 'l'accreditamento' sono inserite le seguenti: 'da parte della Regione' e dopo le parole 'da parte della' è inserita la seguente: 'stessa';
r) la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
'd bis) all'arte ausiliaria di ottico;';
s) la lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
'f bis) al farmacista in ambito ospedaliero e territoriale;';
t) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: 'Al termine della sperimentazione, o comunque passati almeno dieci anni dall'inizio della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi della stessa, la Giunta regionale può autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, procedendo all'autorizzazione, all'accreditamento e alla contrattualizzazione del soggetto gestore secondo le regole di cui all'articolo 15 o, in caso contrario, ne dichiara la cessazione.';
2. Al comma 8 dell'articolo 36 della l.r. 22/2021(18), le parole 'Il Centro', 'del Centro' e 'Centro' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 'L'Agenzia', 'dell'Agenzia' e 'Agenzia'.
3. All'articolo 37 della l.r. 22/2021(18) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 2, le parole 'euro 567.000.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 462.831.827,00';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia