Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 14
(Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della l.r. 20/2021 - Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014 - Modifica all’articolo 12.1 della l.r. 31/2008, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della l.r. 24/2021 - Modifica all’articolo 1 della l.r. 26/2021 - Modifiche agli articoli 61 e 62 della l.r. 33/2009 - Modifiche agli articoli 2 e 4 della l.r. 2/2022 - Modifiche agli articoli 2, 3 e 3 bis della l.r. 20/2002)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole 'del consumo di suolo,' sono inserite le seguenti: 'del grado di rischio archeologico,';
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
'g bis) potenziale archeologico dell'area.';
c) la rubrica dell'articolo 11è sostituita dalla seguente: 'Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE';
d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 prima delle parole 'Il PAE non può derogare alle previsioni del piano territoriale regionale' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull'uso del territorio che possono incidere sull'attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni),';
e) al comma 3 dell'articolo 27 le parole 'Titolo 2 'Spese correnti'' sono sostituite dalle seguenti: 'Titolo 1 'Spese correnti''.
2. Il primo periodo del comma 2 sexies dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(20)è soppresso.
3. Al comma 14 dell'articolo 12.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(21), come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022), le parole 'del bilancio 2021-2023' sono sostituite dalle seguenti: 'del bilancio 2022-2024'.
4. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 (Bilancio di previsione 2022-2024)(22) la cifra '2.440.151.970,74' è sostituita dalla seguente: '1.640.151.970,74'.
5. Alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(23), come modificata dalla legge regionale 3 marzo 2022, n. 3 (Modifiche al titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità' e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 'Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti', in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117') sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 61, le parole 'all'ispettorato interregionale del lavoro' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ispettorato territoriale del lavoro';
b) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62, le parole 'dell'ispettorato interregionale del lavoro' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ispettorato territoriale del lavoro'.
6. Alla legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'2. La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e che opera, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo.';
b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).'.
7. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole 'sinora impiegati per le specie nocive' sono sostituite dalle seguenti: 'previsti dal Piano di gestione nazionale della nutria';
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;
c) il comma 2 dell'articolo 3è abrogato;
d) al comma 2 dell'articolo 3 bis, le parole 'di valorizzazione della pelliccia o' sono soppresse.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2021, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 23 febbraio 2022, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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