Legge Regionale
20 maggio 2022
, n. 8
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022
(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8
Art. 14
(Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della l.r. 20/2021 - Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014 - Modifica all’articolo 12.1 della l.r. 31/2008, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della l.r. 24/2021 - Modifica all’articolo 1 della l.r. 26/2021 - Modifiche agli articoli 61 e 62 della l.r. 33/2009 - Modifiche agli articoli 2 e 4 della l.r. 2/2022 - Modifiche agli articoli 2, 3 e 3 bis della l.r. 20/2002)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole 'del consumo di suolo,' sono inserite le seguenti: 'del grado di rischio archeologico,';
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
'g bis) potenziale archeologico dell'area.';
c) la rubrica dell'articolo 11è sostituita dalla seguente: 'Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE';
d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 prima delle parole 'Il PAE non può derogare alle previsioni del piano territoriale regionale' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull'uso del territorio che possono incidere sull'attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni),';
2. Il primo periodo del comma 2 sexies dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(20)è soppresso.
3. Al comma 14 dell'articolo 12.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(21), come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022), le parole 'del bilancio 2021-2023' sono sostituite dalle seguenti: 'del bilancio 2022-2024'.
4. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 (Bilancio di previsione 2022-2024)(22) la cifra '2.440.151.970,74' è sostituita dalla seguente: '1.640.151.970,74'.
5. Alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(23), come modificata dalla legge regionale 3 marzo 2022, n. 3 (Modifiche al titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità' e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 'Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti', in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117') sono apportate le seguenti modifiche:
6. Alla legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'2. La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e che opera, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo.';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).'.
7. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(25) sono apportate le seguenti modifiche:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia