Legge Regionale 25 luglio 2022 , n. 14

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali

(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-07-25;14

Art. 2
(Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio)
1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.
2. La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati, che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge. Tali sostegni possono essere riconosciuti nei limiti delle disponibilità di bilancio o con misure attuative del Piano strategico nazionale 2023-2027, nel caso siano previste. È sempre vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi. Alle forme di sostegno di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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