Legge Regionale
8 agosto 2022
, n. 17
Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;17
Art. 17
(Modifiche agli articoli 7 e 67 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 dell'articolo 7 le parole 'e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma.' sono abrogate;
b) dopo il comma 7 dell’articolo 7 è inserito il seguente:
“7 bis. Per garantire l’equilibrio di bilancio le Agenzie per il trasporto pubblico locale adeguano, entro il 31 ottobre 2022, i rispettivi Statuti ai seguenti criteri:
a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell’ente aderente all’Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;
b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all’Agenzia, l’Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l’ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l’eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;
c) nell’ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un’adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:
1) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all’Agenzia per le finalità di cui al comma 11 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall’articolo 17;
2) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all’Agenzia.”;
a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell’ente aderente all’Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;
b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all’Agenzia, l’Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l’ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l’eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;
c) nell’ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un’adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:
1) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all’Agenzia per le finalità di cui al comma 11 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall’articolo 17;
2) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all’Agenzia.”;
c) dopo il comma 13 septies dell’articolo 67 è inserito il seguente:
“13 septies 1. Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, gli enti regolatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 4/2014 possono disporre, in deroga al medesimo regolamento regionale e con efficacia non oltre l'entrata in vigore dei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità (STIBM), disciplinati dalla Parte II del medesimo regolamento regionale, misure regolatorie degli adeguamenti tariffari. Tali misure possono prevedere l’introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti, nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti. Gli incrementi tariffari possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio della percentuale di adeguamento tariffario stabilita annualmente dagli enti regolatori. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante dall’applicazione della percentuale di adeguamento definita dagli enti regolatori in conformità all’articolo 26 del r.r. 4/2014.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia