Legge Regionale
13 dicembre 2022
, n. 28
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022
(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28
Art. 1
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012)
1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi.';
c) il secondo periodo del comma 1 quinquies dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia