Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 1
1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi.';
b) il comma 1 ter dell'articolo 13 è abrogato;
c) il secondo periodo del comma 1 quinquies dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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