Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 6
(Modifiche agli articoli 4 ter, 59 e 139 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 4 ter è inserito il seguente:
'2 quinquies 1. Al fine di rendere più efficiente lo svolgimento delle attività di controllo, la Regione può promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa e la costituzione di specifici tavoli di coordinamento con i soggetti interessati.';
b) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole 'Le strade agro-silvo-pastorali' sono inserite le seguenti: ', le mulattiere e i sentieri';
2) al comma 3, dopo le parole 'Sulle strade agro-silvo-pastorali' sono inserite le seguenti: ', sulle mulattiere e sui sentieri';
3) al comma 4, dopo le parole 'boschi, nei pascoli,' le parole 'sulle mulattiere e sui sentieri,' sono soppresse;
4) al comma 5, la parola 'divieti' è sostituita dalla seguente: 'regolamenti' e dopo la parola 'transito' sono soppresse le parole 'sulle strade agro-silvo pastorali';
c) il comma 4 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di cui ai commi 2 e 3 in deroga ai criteri stabiliti rispettivamente dal piano ittico regionale, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera a), punto 8, e dal piano ittico della stessa provincia.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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