Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 7
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(7)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 8 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui alla presente legge, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina il CIR con propria deliberazione.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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