Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 9
(Modifiche agli articoli 23, 25, 31 e 32 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le parole: 'e, in particolare, dei nuclei familiari soggetti a procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. Se, concluse le attività di cui ai commi 5 e 6, residuano unità abitative non assegnate, le stesse possono essere assegnate in deroga ai valori minimi e massimi di superficie utile residenziale stabiliti dalla tabella di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), nei seguenti termini:
a) i valori minimi possono essere ridotti di non oltre il 20 per cento;
b) i valori massimi possono essere incrementati di non oltre il 20 per cento.


6 ter. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'assegnazione si verifica una variazione dei componenti del nucleo familiare per nascita o morte o provvedimento dell'Autorità giudiziaria, l'ente gestore può procedere all'assegnazione di un'unità abitativa, ove disponibile, corrispondente alla nuova composizione del nucleo familiare, compreso il nascituro.';
c) al comma 12 dell'articolo 23 la parola 'solo' è soppressa e il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'In caso di decesso o di uscita volontaria dal nucleo familiare dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che siano presenti nel nucleo familiare all'atto dell'assegnazione o l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso o l'uscita volontaria e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.';
d) dopo il comma 12 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'12 bis. Con riferimento ai casi nei quali il subentro non è stato consentito per difetto del requisito della convivenza continuativa con l'assegnatario o dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno dodici mesi, gli enti proprietari procedono, su istanza di parte da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, al riesame della posizione dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall'unità abitativa, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022', risiedono in tale unità dalla data in cui l'ente proprietario ne ha verificato l'utilizzo come abitazione principale in luogo dell'assegnatario. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, gli enti proprietari verificano esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici e l'esigibilità, anche parziale, del debito maturato in ragione della situazione economica del nucleo familiare accertata nel corso dell'anagrafe dell'utenza da effettuarsi nel corso del 2023.';
e) al comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Comuni e ALER concorrono anche con le modalità definite nel regolamento regionale di cui ai commi 2 e 3.';
f) al comma 4 dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale può stabilire una durata complessiva di uso alternativo pari a venticinque anni, non prorogabili, in presenza di una comprovata esigenza derivante dal piano economico finanziario di gestione o dal rispetto di un vincolo di destinazione necessario per fruire di un finanziamento pubblico.';
g) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente: 'Con regolamento regionale sono definiti i requisiti di accesso dei beneficiari dei servizi abitativi sociali, i criteri generali di assegnazione e gestione dei medesimi servizi, nonché di determinazione del relativo canone di locazione.'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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