Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 10
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 bis, 6, 8 e 15 bis e all’allegato B della l.r. 5/2010 e introduzione dell’articolo 6 bis nella l.r. 5/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ogni richiamo alle province contenuto nella presente legge si intende riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.';
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'a) ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);';
c) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'i) relativi alle opere di cui all'articolo 15 bis.';
d) al comma 1 dell'articolo 3 le parole 'nonché all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché all'articolo 5, comma 1, all'articolo 5 bis, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 6 bis, comma 1';
e) alla lettera d ter) del comma 3 dell'articolo 3 le parole 'supporto ai fini della' sono soppresse e le parole 'ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006';
f) al comma 4 dell'articolo 3 le parole 'elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'elencate alle lettere a), b) e d) del comma 3';
g) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l'espletamento della fase facoltativa preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, come definita all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 bis della presente legge.';
h) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, come definita all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 bis della presente legge, con l'autorità competente di cui al comma 5, lettera c), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare.';
i) il comma 1 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:
'1. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte dell'autorità competente, del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 27 bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, ivi comprese la richiesta di variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e all'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché la procedura di valutazione ambientale strategica, ove necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.';
j) il primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'La conferenza di servizi è convocata, ai sensi del comma 3, per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio.';
k) al secondo periodo del comma 3 bis dell'articolo 4 le parole 'secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, comma 7,' sono sostituite dalle seguenti: 'secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, commi 7, 7 bis e 7 ter,' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
l) al primo periodo del comma 10 dell'articolo 4 le parole 'da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale)' sono sostituite dalle seguenti: 'da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/2019';
m) l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:
'Art. 5 bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)
1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA), della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 26 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006.';
n) il secondo periodo del comma 2 bis dell'articolo 6 è soppresso;
o) dopo l'articolo 6è inserito il seguente:
'Art. 6 bis
(Procedura di valutazione preliminare)
1. La valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente, di cui all'articolo 2 della presente legge, che si è espressa, a livello di valutazione ambientale, sul progetto già autorizzato e oggetto di proposte di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici e varianti progettuali ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006.';
p) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 le parole ', tenuto conto anche dell'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15' sono soppresse;
q) l'articolo 15è abrogato;
r) al comma 2 dell'articolo 15 bis le parole 'si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6 ter, e' sono soppresse;
s) al comma 3 dell'articolo 15 bis le parole 'è effettuata dal' sono sostituite dalle seguenti: 'è effettuata con il supporto della';
t) alla tipologia progettuale di cui all'Allegato B, numero 7 (Progetti di infrastrutture), lettera z.b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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