Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 23/1999 - Conseguenti abrogazioni dei commi da 8 a 12 dell’articolo 36 della l.r. 1/2008 e modifica dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 18/2014)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
'Art. 2 bis
(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore e di altre forme associative)
1. La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche attraverso gli istituti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione, nell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, assicura altresì il coinvolgimento di altre forme associative.

Art. 2 ter
(Consulta regionale della famiglia)
1. Presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:
a) assessore regionale competente che la presiede;
b) quattro rappresentanti degli enti di cui all'articolo 2 bis che si occupano di tematiche familiari, designati dagli stessi enti in numero pari a due per ciascuna categoria;
c) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;
d) un direttore sociosanitario di una ATS designato dalla direzione generale competente in materia di sanità;
e) un direttore sociosanitario di una ASST designato dalla direzione generale competente in materia di sanità.

2. Acquisite le designazioni, la Giunta regionale costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.
3. La Consulta esprime pareri e formula proposte in merito alle politiche per la famiglia.
4. La Consulta rimane in carica per la sola durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.';
b) il comma 1 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:
'1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, nonché di supportare le responsabilità di cura da parte dei genitori, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, monoparentali e con persone fragili a carico.';
c) il comma 2 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:
'2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e da parte di altre forme associative finalizzate a:
a) favorire la conciliazione vita-lavoro, con particolare riguardo ai servizi di supporto ai caregiver familiari e ai servizi integrativi scolastici;
b) fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;
c) organizzare le banche del tempo secondo la definizione di cui all'articolo 36, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o svolgere altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per la cura, il sostegno e la socializzazione dei minori;
d) favorire il benessere psico-fisico dei minori, contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nonché prevenire forme di disagio anche attraverso la costruzione di reti territoriali tra servizi esistenti e i soggetti di cui all'articolo 2 bis;
e) attivare spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;
f) realizzare interventi rivolti alle donne con figli che hanno subito maltrattamenti e a minori vittime di violenza assistita.';
d) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'3. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2.';
e) al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole 'Al fine di agevolare' sono inserite le seguenti: 'l'autonomia,', le parole 'di portatori di handicap' sono sostituite dalle seguenti: 'delle persone con disabilità' e le parole 'soggetto portatore di handicap' sono sostituite dalle seguenti: 'soggetto con disabilità';
f) il comma 4 bis dell'articolo 4 è abrogato;
g) alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole 'di formazione' sono inserite le seguenti: 'e di aggiornamento';
h) il comma 7 dell'articolo 4 è abrogato;
i) i commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 4 sono abrogati;
j) al comma 18 dell'articolo 4, il numero '7' è soppresso;
k) dopo l'articolo 4è inserito il seguente:
'Art. 4 bis
(Centri per la famiglia)
1. La Regione promuove l'istituzione dei centri per la famiglia, quali strutture di prossimità che, in stretto raccordo con gli enti di cui all'articolo 2 bis e con tutti i servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio, favoriscono il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e realizzano interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione alle fasi di transizione del ciclo di vita della famiglia stessa.
2. I centri per la famiglia:
a) sono organizzati da soggetti pubblici, da enti del Terzo settore e da gestori di unità di offerta sociali o sociosanitarie in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati;
b) si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, socio-sanitari, educativi, nonché da enti del Terzo settore o da altre forme associative;
c) agiscono attraverso protocolli operativi di collaborazione con i servizi territoriali, i servizi socio-sanitari, i piani di zona, i piani di conciliazione e con tutte le reti già presenti sul territorio.'.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono abrogati i commi da 8 a 12 dell'articolo 36 della l.r. 1/2008;
b) al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori), le parole 'centri per la famiglia' sono sostituite dalla seguente: 'spazi'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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