Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 13
1. Alla legge legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 33 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Al presidente dei consorzi di cui al comma 1 può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio. Tale indennità non è cumulabile con l'eventuale indennità percepita per la partecipazione agli organi esecutivi dei restanti enti locali disciplinati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento per ciascuna. Resta a carico del BIM la copertura delle risorse economiche necessarie a far fronte all'indennità e agli oneri connessi.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 23 dicembre 2008, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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