Legge Regionale
28 dicembre 2022
, n. 33
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33
Art. 15
(Disposizioni in tema di trasporti eccezionali. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e all’articolo 10 della l.r. 9/2022)
1. Al secondo periodo del comma 6 ter dell'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(13) le parole 'Entro il 31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2023'.
2. All'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, gli enti proprietari delle strade che non adempiono all'obbligo di pubblicazione delle cartografie, previsto dal comma 6 ter 1.1.1 dello stesso articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di costituzione del suddetto sistema certificato di aggiornamento.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia