Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 17
(Modifiche agli articoli 16 e 18 e ricognizione degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche applicabili ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della l.r. 20/2021)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1 e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata quanto previsto all'articolo 18, rispettivamente ai comuni la quota spettante dell'84 per cento e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la quota a essa spettante e quella dovuta alla Regione, complessivamente pari al 16 per cento; tale versamento è effettuato in un'unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;';
b) al comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione, di cui al primo periodo del comma 3 bis.';
c) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 le parole 'L'operatore versa le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), per' sono sostituite dalle seguenti: 'Le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), spettano per';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è inserito il seguente:
'3 bis. Le province e la Città metropolitana di Milano versano alla Regione, annualmente e in un'unica soluzione, la quota del 2 per cento a essa spettante secondo quanto previsto al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica in caso di rilascio di concessioni regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 10, e dell'articolo 20, comma 7.'.
2. Le modifiche agli articoli 16 e 18 della l.r. 20/2021, di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alle somme dovute alla Regione, a titolo di quota parte delle tariffe dei diritti di escavazione, a decorrere dall'annualità 2023, previa definizione, da parte della Giunta regionale, di modalità e tempistica del relativo versamento.
3. La direzione regionale competente in materia di sostanze minerali di cava effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione:
a) degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche, emanati ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), che risultano applicabili alle correlate previsioni della l.r. 20/2021, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 3, della stessa l.r. 20/2021, con conseguente efficacia di tali previsioni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20/2021;
b) delle disposizioni della l.r. 20/2021 che, non necessitando di alcun provvedimento attuativo, sono applicabili dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 20/2021.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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