Legge Regionale
29 dicembre 2022
, n. 34
Legge di stabilità 2023-2025
(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, è confermato anche per il triennio 2023-2025.
2. Al fine di semplificare e garantire omogeneità alle scadenze dei fondi istituiti presso Finlombarda S.p.A. è stabilito nel 31 dicembre 2027 il termine per il rientro di tutte le risorse trasferite in gestione a Finlombarda S.p.A., destinate all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali. Le risorse confluiscono al Titolo 4 'Entrata in conto capitale' - tipologia 500 'Altre entrate in conto capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
3. All'articolo 2, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole 'dei mezzi' sono aggiunte le seguenti: 'e delle infrastrutture' e le parole dopo 'la spesa di euro' sono sostituite dalle seguenti: '24.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029, per il rinnovo dei mezzi da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture.';
4. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 3 prevista dal 2025 al 2029 si provvede, rispettivamente, negli anni 2025-2027 con le risorse già autorizzate dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 26/2020, stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2023-2025, e per le annualità 2028 e 2029 con le risorse autorizzate e stanziate, ai sensi del comma 3 della presente legge, alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2028 e 2029.
5. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione ciclica del materiale rotabile ferroviario destinato al servizio ferroviario regionale, nell'ambito del contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovienord S.p.A., è autorizzata, rispettivamente, la spesa di euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 47.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 e di euro 20.000.000,00 per l'anno 2033, cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2033.
6. Per assicurare l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera 2014-2020, consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 2.000.000,00 sull'esercizio 2023, alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 2 'Cooperazione territoriale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
7. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 a valere sulle risorse stanziate alla missione 03 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese in parte corrente', da destinarsi, in via sperimentale, al riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, che, vittime di un reato nello svolgimento del servizio, subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta. Il contributo è riconosciuto ai familiari, in caso di decesso dell'operatore. Con provvedimento di Giunta regionale sono individuati criteri e modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni e sono altresì definite le modalità di trattamento dei dati personali, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi di chi presenta l'istanza nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
8. È autorizzata in favore della provincia di Lodi, nell'ambito del programma per la ripresa economica, la spesa complessiva di euro 7.950.000,00, di cui rispettivamente euro 4.050.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 3.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, quale contributo per i lavori di realizzazione di collegamenti ciclopedonali sulle strade provinciali a valere sulle risorse della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
9. Per la misura di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico, di cui al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 8 luglio 2016, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 è autorizzata la spesa complessiva rispettivamente pari ad euro 12.300.000,00 nel 2023 e ad euro 9.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2024-2025.
10. Al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia dei collegi universitari lombardi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), quale sistema peculiare per garantire il diritto allo studio universitario secondo i principi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario), è riconosciuto per l'anno 2023 alle università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 4 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, da ripartire tra gli atenei sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti.
11. Al fine di incentivare i percorsi formativi nel contesto penitenziario è disposta per l'anno accademico 2023/2024 l'esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Alla conseguente minore entrata per l'esercizio finanzio 2023 di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimata in euro 35.000,00, si provvede tramite corrispondente diminuzione della spesa della missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 04 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
12. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2023-2025 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'. Alle spese autorizzate dai commi 3 e 5 per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia