Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 8
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione con riferimento alla l.r. 17/2022)
1. Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 (Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali)(4)è sostituito dal seguente:
'15. Alle spese per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi, previste rispettivamente in euro 4.850.000,00 nel 2023 ed euro 2.525.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse regionali autonome allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2022-2024. Per gli anni successivi al 2024 la Giunta regionale determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di programmazione, in relazione agli stanziamenti di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio annuale di previsione dei singoli esercizi finanziari.' .
2. La tabella 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' di cui all'Allegato 3 'Variazioni di spesa' della l.r. 17/2022è sostituita dalla tabella 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie', Allegato D della presente legge, recante rettifiche ai dati riferiti all'articolo 4, commi 5-7 e 10 e all'articolo 11 della l.r. 17/2022.(5)
3. Per l'esercizio 2023 è ripristinato, alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 16.01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, lo stanziamento complessivo di euro 500.000,00 in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria 'Myocastor Coypus'), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)').
4. Le risorse stanziate e accantonate, relative alle garanzie concesse da Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative, sono riallocate dalla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
5. Alle spese autorizzate dal presente articolo ai commi 1 e 3, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2023-2025 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2022, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
5. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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