Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 19 bis 1 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
'19 bis 2. Per le finalità di cui al comma 19 bis, le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw acquistate, nuove o usate, nell'anno 2023, appartenenti alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021, con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 e 4 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta annuali se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della legge n. 99/2009. Oltre alla suddetta esenzione della tassa automobilistica è concesso un contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione.
19 bis 3. Il contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione, previsto dall'ultimo periodo del comma 19 bis 2, è riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata nell'anno 2023.' ;
b) al comma 19 ter dell'articolo 44, le parole 'di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 19 bis, 19 bis 1, 19 bis 2 e 19 bis 3';
c) la lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
'c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.' ;
d) l'ultimo periodo del comma 5 ter 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: 'Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale sono definite le modalità applicative.' ;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 76 è aggiunto il seguente:
'1 bis. La maggiorazione di cui al comma 1 è da intendersi applicabile esclusivamente per le attività di cui ai codici ATECO 2007 numeri 64 (intermediazione monetaria) 65 (assicurazione) e 66 (Altre attività di intermediazione).';
f) il comma 1 dell'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:
'1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).'.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 e del comma 1 dell'articolo 77 bis, come sostituiti dal presente articolo.
3. Dall'applicazione del comma 19 bis 2 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo e dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo si prevede per l'esercizio finanziario 2023 l'incremento di euro 7.180.000,00 del Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2023-2025, incluso nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
4. Dall'applicazione del comma 19 bis 3 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è prevista nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 inclusa nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
5. Dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, si prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la diminuzione di euro 160.000,00 annui del Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio regionale inclusa per il triennio 2023-2025 nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
6. Dalle restanti modifiche apportate alla l.r. 10/2003 dal presente articolo non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r.14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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