Legge Regionale
7 agosto 2023
, n. 2
Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 11 Agosto 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-08-07;2
Art. 20
(Modifiche agli articoli 36, 44 e 77 della l.r. 10/2003 e norma finale)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 36, le parole 'il termine per il pagamento della tassa di rinnovo di cui alla presente Sezione è stabilito al 31 marzo di ogni anno.' sono sostituite dalle seguenti: 'non si procede con l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il pagamento della tassa di rinnovo sia effettuato entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.';
b) dopo il comma 8 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'8 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l'esenzione di cui al comma 8 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo.';
d) dopo il comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:
'1 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. 117/2017, l'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia